1.1 La presente pattuizione ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un autoveicolo/motoveicolo usato. Il proponente Venditore, premesso che nel corso della trattativa verbale svolta ha avuto modo di illustrare accuratamente all'Acquirente le condizioni e lo stato di uso del veicolo innanzi descritto, sottoscrive la presente "Proposta di vendita" e le relative "Condizioni Generali", quale formale offerta contrattuale dell' autoveicolo/motoveicolo stesso. L'eventuale Acquirente avendo visionato e provato il veicolo, avendolo trovato corrispondente alle proprie aspettative ed alla descrizione fatta dal proponente Venditore, accetta la proposta sottoscrivendo l'apposito modulo "Accettazione della proposta" e si riserva di confermarla secondo le modalità di seguito esposte. 1.2 La conclusione del contratto si realizzerà nel momento e secondo le modalità di seguito esposte. Il contratto è concluso quando l'accettazione da parte dell'Acquirente della proposta di vendita del Venditore giunge a conoscenza di quest'ultimo. I rispettivi diritti e le rispettive obbligazioni derivanti dalla compravendita sorgeranno nel momento in cui la stessa si intenderà conclusa. 1.3 Il Venditore si obbliga a consegnare l'autoveicolo/motoveicolo visionato e provato dall'Acquirente così come descritto nel modulo di proposta di vendita che precede. Le presenti Condizioni Generali non pregiudicano la validità e l'efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) 1.4 Il contratto di compravendita è concluso: 1.4.1 con l'accettazione da parte dell'Acquirente della proposta di vendita del Venditore mediante sottoscrizione del relativo modulo "Accettazione di proposta di vendita" entro tre giorni, compresi i festivi, dal ricevimento dello stesso; 1.4.2 se il contratto di compravendita prevede che, a parziale pagamento del prezzo, l'eventuale Acquirente ceda al promittente Venditore un autoveicolo/motoveicolo usato al prezzo e come descritto nella "SCHEDA DI VALUTAZIONE AUTOVElCOLO/MOTOVEICOLO USATO", il valore ad esso attribuito e concordato tra le parti è quello risultante dal documento di cui innanzi. Qualora l'eventuale acquirente, prima dell'effettuazione del saldo comunicasse di non voler cedere più il veicolo usato a parziale pagamento del prezzo, sarà facoltà del promittente Venditore rifiutare tale proposta come pure sarà sua facoltà concedergli di non cedere il veicolo usato previa ridefinizione dell'ammontare dell'importo da versare a saldo o di mantenere inalterato l'importo da versare a saldo e di scegliere un'altra modalità di effettuazione del saldo stesso. Il contratto di compravendita di cui alla PROPOSTA DI VENDITA DI VEICOLO/MOTOVEICOLO USATO, fatto salvo quanto descritto e pattuito al successivo Articolo 6, si conclude quando l'Acquirente ha comunicato al Venditore la propria accettazione della proposta da quest'ultimo formulata. 1.4.3 se il contratto di compravendita prevede che, parte del prezzo venga corrisposto mediante ricorso ad un finanziamento rateale da ottenere da una società Finanziaria, il contratto di vendita è concluso con l'accettazione da parte dell'Acquirente della proposta di vendita del Venditore ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall'accettazione da parte della Finanziaria della rispettiva proposta di contratto avanzata dall'Acquirente a detta società. Il Venditore è obbligato a non porre all'incasso gli eventuali assegni rilasciati dall'Acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria effettua i pagamenti dovuti al Venditore solo quando questi ha consegnato all'Acquirente il bene oggetto della compravendita. 1.4.4 quando la PROPOSTA DI VENDITA DI AUTOVEICOLO/MOTOVEICOLO USATO prevede al punto A) PAGAMENTO sia la cessione di veicolo usato in conto prezzo , sia la richiesta di finanziamento o di leasing alla Finanziaria il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva di cui innanzi per cui la conclusione del contratto si verifica nel momento in cui si verificano entrambe le situazioni di cui ai precedenti punti 1.4.2 ed 1.4.3. 1.5 Il bene oggetto della proposta di vendita rimane di proprietà del Concessionario fino all'integrale pagamento del prezzo, anche qualora fosse nella disponibilità materiale dell'Acquirente. 1.6 L'Acquirente si impegna a non utilizzare e/o a non consentire a soggetti terzi l'utilizzo dell'autoveicolo/motoveicolo per la circolazione prima dell'integrale pagamento del prezzo. L'acquirente è, comunque, responsabile per l'integrità e l'utilizzo dell'autoveicolo/del motoveicolo e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne il Venditore in ordine ad eventuali richieste di soggetti terzi correlate all'uso e/o alla disponibilità del bene.
Art.2 Consegna
2.1 Appena il bene è pronto per essere consegnato il Venditore avvisa l'Acquirente che l'autoveicolo/motoveicolo usato è disponibile per il trasferimento della proprietà (notifica all'Acquirente della disponibilità alla consegna). 2.2 Al termine di consegna, qualora indicato in contratto, si applica una tolleranza di 60 giorni. Allo scadere di detto periodo l'Acquirente ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare al Venditore entro il termine massimo di quindici giorni. Qualora non dovesse esercitare tale suo diritto , trascorso il periodo di tolleranza e l'ulteriore termine di quindici giorni , l'Acquirente potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento sempre mediante invio di lettera raccomandata con A.R. o a mezzo PEC. Conformemente a quanto sancito dall'articolo 1218 del Codice Civile non costituisce inadempimento la mancata consegna, prima della scadenza indicata in contratto o dopo la scadenza ma durante il periodo di tolleranza, che dovesse essere determinata da causa di forza maggiore che ha determinato la impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerate tali : sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenza di importazione, sospensione/ interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali ecc. In caso di ritardata consegna del bene per causa di forza maggiore il Venditore deve comunicare per iscritto all'Acquirente le cause specifiche che hanno determinato il ritardo ed indicare, in ogni caso, il termine massimo ulteriore entro cui lo stesso sarà consegnato.
Art.3 Prezzo, caparra, pagamenti
3.1 Entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dell'approntamento della vettura (notifica all'Acquirente della disponibilità alla consegna) l'Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo come definito e riportato nella PROPOSTA DI VENDITA DI VEICOLO/MOTOVEICOLO USATO. 3.2 Per prezzo su strada si intende il prezzo concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. A questo, se ed in quanto pattuito nella PROPOSTA DI VENDITA DI VEICOLO/MOTOVEICOLO USATO, dovranno, aggiungersi gli "oneri per il passaggio di proprietà " del veicolo oggetto del contratto e gli oneri del passaggio di proprietà del veicolo/motoveicolo usato eventualmente ceduto in conto prezzo. Il "prezzo su strada" è, comunque, comprensivo dell'Iva nonché delle eventuali spese di trasporto del veicolo usato ceduto in conto prezzo; sono, altresì, a carico dell'Acquirente la tassa di possesso dell'autoveicolo/motoveicolo usato oggetto della compravendita e l'assicurazione obbligatoria RCA. Il prezzo resterà invariato sino alla consegna del bene. Potrà subire aumenti solo nel caso che dopo la data di conclusione del contratto, dovessero essere introdotti nuovi tributi o incrementi di tributi già esistenti. 3.3 Al momento in cui l'Acquirente sottoscrive e consegna al Venditore l'accettazione della proposta di vendita , versa l'importo pattuito a titolo di caparra confirmatoria in essa indicata di cui il documento stesso costituisce quietanza. L'importo della caparra confirmatoria, per accordo tra le parti, è stato fissato entro il limite del 15% del prezzo totale e non produce frutti a favore dell'Acquirente. In caso di inadempienza del Venditore o dell'Acquirente la parte che non è inadempiente può far valere i diritti di cui all' articolo 1385 del Codice Civile, secondo cui " se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritendendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali". 3.4 Quando a parziale pagamento del prezzo dell' autoveicolo o motoveicolo usato acquistato sia stato concordato il trasferimento al Venditore di uno o più veicoli usati il valore per esso/i riconosciuto è definito nel modulo contratto Accettazione di proposta di vendita e nel rispetto del successivo articolo 6. 3.5 L'Acquirente versa il saldo del prezzo presso la sede del Venditore per contanti nei limiti dei provvedimenti legislativi di volta in volta in vigore per tale tipo di pagamento. Quando il Venditore accetta in pagamento assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari il saldo si intende effettuato solo quando il Venditore riceve dalla sua banca comunicazione del loro buon esito del versamento. La stessa regola vale anche per il versamento della caparra confirmatoria. Del completamento delle pratiche di trapasso di proprietà dell'autoveicolo/motoveicolo usato oggetto della compravendita sarà incaricata un'agenzia scelta dal Venditore. Qualora nel termine definito come al precedente punto 2.2 , il prezzo dell'autoveicolo/motoveicolo usato di cui alla presente proposta non dovesse risultare interamente pagato l'Acquirente è considerato inadempiente. In tal caso il Venditore potrà esercitare i diritti di cui al precedente punto 3.3. 3.6 Quando l'Acquirente, per il tramite del Venditore, presenta alla Finanziaria la proposta per il finanziamento del totale o di parte del prezzo dell'autoveicolo/motoveicolo, il pagamento della corrispondente quota di prezzo, si intende avvenuto con l'accettazione della relativa proposta dell'Acquirente da parte della Finanziaria. Per la parte di prezzo non corrisposto dalla Finanziaria, l'Acquirente è obbligato ad effettuarne il versamento per contanti (o altri mezzi di pagamento come sopra indicati). Parimenti quando l'Acquirente presenta la proposta per la stipula di contratto di leasing alla Finanziaria quest'ultima, con l'accettazione della stessa, si impegna ad acquistare l'autoveicolo/motoveicolo in luogo dell'Acquirente. Qualora la Finanziaria non dovesse accettare di corrispondere integralmente o parzialmente l'importo del finanziamento richiesto dall' Acquirente o non dovesse accettare la richiesta di stipula del contratto di leasing da questi avanzata, l'Acquirente è tenuto a versare l' importo, che ancora residua, per contanti o con altri mezzi di pagamenti accettati dal Venditore. In mancanza sarà considerato inadempiente ed il Venditore potrà esercitare i diritti concessi dall'articolo 1385 de Codice Civile alla parte che non è inadempiente. 3.7 L'Acquirente è obbligato a far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per dare corso al passaggio di proprietà del veicolo. 3.8 Ricevuto il saldo il Venditore, nei tempi tecnici necessari, predispone la consegna dell'autoveicolo/motoveicolo all'Acquirente. La consegna è predisposta presso il punto di vendita al pubblico del Venditore o nella eventuale altra sede concordata. Resta fermo quanto dispone disposto dall'articolo 2.2. L'Acquirente si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita entro 7 giorni dall'avvenuta comunicazione della messa a disposizione. Trascorso tale termine si applica al Venditore l'articolo 1768 del codice civile secondo cui " il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito la responsabilità per colpa va valutata con minor rigore". 3.9 In caso di mancato rispetto delle modalità e/o dei termini di pagamento stabiliti, sulle somme dovute matureranno gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n.231/2002 e dalla direttiva n.2000/35/CE. Resta salvo il diritto del Concessionario di agire per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo.
Art. 4 Condizioni di garanzia
4.1 Il Venditore garantisce che le condizioni di usura del veicolo usato venduto oggetto della presente Proposta di Vendita corrispondono a quanto dettagliatamente riportato nel documento "SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI AUTOVEICOLO USATO" che della suddetta proposta forma parte integrante. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 134 comma 2 del Codice del Consumo le parti concordano che la garanzia legale abbia la durata di un anno dalla consegna del veicolo all'Acquirente senza limiti di percorrenza. 4.2 Nel caso l'autoveicolo/motoveicolo venduto dovesse presentare vizi o difetti, l'Acquirente ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione del/i pezzo/i difettoso/i con altro/i di uguale valore in relazione alla vita pregressa del veicolo. La garanzia legale relativa a pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge ai beni oggetto della compravendita. 4.3 L'Acquirente ha diritto alla garanzia quando : a. il vizio/difetto di conformità si è manifestato entro un anno dalla consegna del bene; b. l'Acquirente ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta; L'Acquirente non ha diritto alla garanzia quando : a. non ha utilizzato il bene o parti dello stesso secondo l'uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive; b. ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali; c. non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo/motoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; d. in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell'Acquirente; e. il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come ad esempio rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della casa automobilistica; f. il vizio è da ricondurre alla installazione nell'autoveicolo di impianti After Market ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell'autoveicolo (esempio: autoradio, impianti per la alimentazione a gas/GPL, sistemi di antifurto) quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore; 4.4 Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici 4.5 Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell'Acquirente contemplati dall'articolo 130 del Codice del Consumo (d.lgs 6 settembre 2005 n 206 ) e successive modifiche.
Art. 5 Diritto di recesso
5.1 Sia al legale rappresentante dell'impresa Venditrice sia all'eventuale Acquirente viene riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, ex art. 1373 del Cod. Civile, entro 2 giorni, esclusi i giorni festivi, dalla conclusione del presente contratto con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione da parte dell'eventuale Acquirente; il recesso dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo telegramma, lettera inviata via fax o posta certificata. Tale recesso, nel caso in cui alla clausola C. che precede, dovrà essere azionato entro 3 giorni, esclusi festivi. 5.2 Per le vendite concluse a distanza e per le vendite negoziate fuori dai locali commerciali (così come definite dall'art. 45 lettere g ed h del Codice del Consumo), qualora l'Acquirente fosse un consumatore, avrà diritto, in base a quanto stabilito dall' art. 52 del Codice del Consumo di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla consegna. Il recesso può essere esercitato con l'invio alla sede del Venditore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ,tramite telegramma, lettera raccomandata, posta elettronica e fax a condizione che detta comunicazione sia successivamente confermata dall'Acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata entro il termine ora detto all'ufficio postale accettante.
Art. 6 Veicoli usati ceduti in conto prezzo
6.1 Quando a parziale pagamento del prezzo dell'autoveicolo/motoveicolo oggetto della presente, l'Acquirente propone al Venditore la cessione di un veicolo usato (per brevità anche solo "bene usato in conto prezzo"), ai fini della formalizzazione dell'accettazione della richiesta vale quanto fissato al precedente punto 1.4.2. Prima della consegna di detto bene l'Acquirente fornisce al Venditore tutti i documenti necessari per il trasferimento di proprietà e sottoscrive gli atti e i documenti necessari per la intestazione al Venditore. L'importo di detti atti a carico dell'Acquirente è indicato nella PROPOSTA DI VENDITA DI VEICOLO/ MOTOVEICOLO USATO. Quando il bene usato in conto prezzo è intestato a persona diversa dall'Acquirente stesso questi dichiara e garantisce di averne ricevuto dall'intestatario prima del perfezionamento del contratto di compravendita un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del bene usato e a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa ad esso. 6.2 L'Acquirente dichiara e garantisce che a. il bene usato in conto prezzo è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni positive relative alle revisioni periodiche e del pagamento della tassa di proprietà; b. il bene usato in conto prezzo è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere anche fiscale; c. la descrizione del bene usato in conto prezzo e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato "Scheda di valutazione autoveicolo/motoveicolo usato" e sottoscritto dall'Acquirente sono veritiere; d. il bene usato in conto prezzo non ha mai subito incidenti di gravità tale da modificarne le condizioni normali o comunque di pregiudicarne la sicurezza e. non vi sono circostanze da lui non segnalate che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del bene usato. 6.3 Qualora il Venditore dovesse accertare, in qualsiasi modo, che le dichiarazioni riportate al precedente punto 6.2 non corrispondono a verità può rifiutarsi di ritirare il bene usato in conto prezzo o a sua scelta può esigere l'immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni. 6.4 Il bene usato in conto prezzo deve essere messo nella disponibilità materiale del Venditore al momento della accettazione della PROPOSTA DI VENDITA DI VEICOLO/ MOTOVEICOLO USATO da parte dell'acquirente. Qualora dovesse consentire all'Acquirente di trattenere il bene usato fino alla consegna dell'autoveicolo/motoveicolo oggetto della compravendita, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell'usato in conto prezzo, al momento della consegna, siano riconducibili a quelle risultanti dalla "Scheda di valutazione autoveicolo/motoveicolo usato"compilata al momento della formalizzazione della proposta di vendita da parte del Venditore ed accettata dall'Acquirente in considerazione alla percorrenza effettuata. In caso di peggioramento non dovuto alla normale usura, il valore concordato potrà essere proporzionalmente ridotto. In questo caso l'Acquirente dovrà versare in contanti la differenza o concordare con il Venditore una diversa modalità di pagamento dell'importo dovuto. 6.5 Quando il peggioramento dovesse essere di rilevante entità il Venditore potrà rifiutarsi di ritirare il veicolo usato. In questo caso le parti concorderanno nuove modalità di pagamento dell'importo corrispondente alla valutazione dell'usato in conto prezzo quale originariamente fissato. Qualora tra le parti non dovesse trovarsi l'accordo il venditore potrà chiedere all'Acquirente di risarcirgli il danno derivante dall'inadempimento entro il limite massimo della caparra versata.
Art.8 Foro competente
8.1 Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto di compravendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, fatte salve le previsioni dettate dal Codice del